A partire dal prossimo 25 settembre è modificato l’art. 2435-bis comma 1 c.c.: le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
• totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (in precedenza 4.400.000 euro);
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (in precedenza 8.800.000 euro);
• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
E l’ art. 2435-ter comma 1 c.c., ai fini dello specifico regime semplificato per la redazione del bilancio, secondo cui le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
• totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (in precedenza 175.000 euro);
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (in precedenza 350.000 euro);
• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
La prossima campagna bilanci, quindi, ci vedrà impegnati coi nuovi e più vantaggiosi limiti per le micro e piccole società.
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di Simonetta Murolo